Stadio Roma, inammissibile il ricorso su Pietralata: accolte le tesi della Roma

Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile  il ricorso amministrativo presentato da chi abita nel quartiere dove sorgerà l'impianto
Stadio Roma, inammissibile il ricorso su Pietralata: accolte le tesi della Roma© ANSA
3 min

Ci sono dei passi in avanti per lo Stadio della Roma. Infatti, è stato dichiarato inammissibile dal Tar del Lazio il ricorso amministrativo con il quale alcuni proprietari di unità immobiliari nell'area di Pietralata-Tiburtina, il quartiere romano dove potrebbe sorgere il nuovo stadio, contestavano tutte le determinazioni afferenti all'iter attivato dalla As Roma per la realizzazione del nuovo stadio nella città di Roma.

Stadio della Roma, cosa dice il Tar Lazio 

Con un unico motivo di ricorso, si deduceva la violazione e la falsa applicazione delle normative che disciplinano il procedimento speciale di settore nella misura in cui la As Roma, nella qualità di soggetto promotore, "non ha dichiarato di possedere i requisiti soggettivi previsti dal 'secondo' codice dei contratti pubblici in tema di finanza di progetto, né Roma Capitale, prima di dare corso agli atti impugnati, li ha comunque verificati, con conseguente invalidità della proposta di cui allo studio di fattibilità presentato dalla As Roma e illegittimità, in via derivata, degli atti adottati dall'Amministrazione". Roma Capitale si è costituita in giudizio con l'avvocato Andrea Magnanelli. L'As Roma deduceva in giudizio l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e comunque la sua infondatezza nel merito; la difesa di Roma Capitale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per la reiezione del ricorso. Il Tar ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che i ricorrenti "non hanno fornito prova alcuna del titolo di proprietà asseritamente vantato sugli immobili siti in Roma, via della Ruta"; e "la prova del titolo giuridico sottostante è condizione per fare ritenere sussistente la condizione di vicinitas rispetto alla località in cui il progetto in questione potrebbe essere realizzato". Fermo restando tutto questo, i giudici hanno ritenuto fondato anche "il rilievo relativo alla carenza di interesse ad agire, in particolare sotto il profilo dell'attualità dello stesso"; e tutto ciò in quanto "le determinazioni avversate attengono ad una fase preliminare del progetto, presentato da As Roma in qualità di promotore, e volto alla futura realizzazione del nuovo stadio nell'area di Pietralata-Tiburtina" nel mentre "spetterà al progetto definitivo, ancora da presentare a cura di As Roma quale soggetto promotore, la compiuta perimetrazione dell'area interessata dal progetto, anche per le implicazioni di carattere espropriativo" qualora le aree dei ricorrenti dovessero essere toccate dallo stesso progetto.


© RIPRODUZIONE RISERVATA